Se dipingi opere d’arte e hai questa passione e parenti, amici e conoscenti chiedono di acquistare una tua opera ti verranno in mente molte domande: serve una partita IVA? Devo rilasciare una ricevuta? Devo essere iscritto in uno speciale registro o categoria commerciale? Devo segnalare le mie opere alla SIAE per tutelare i miei diritti di autore?
Se ti stai chiedendo come gestire la compravendita senza infrangere la legge in quest’articolo cercherò di chiarire tutti gli aspetti legali affinché tu possa vendere le tue opere con la sicurezza di non diventare un evasore fiscale.
Dato che le casistiche possono essere molteplici, vedremo due casi tipici di persone immaginarie che chiameremo: Fabio e Serena.
- Fabio è uno studente universitario che dipinge per hobby. Vorrebbe non dipendere dai genitori e con i soldi che potrebbe guadagnare dalle sue opere vorrebbe pagarsi parte degli studi o fare qualche vacanza con gli amici.
- Serena è una moglie che lavora come impiegata e dipinge per hobby. Con lo stipendio riesce a mantenere la sua famiglia ma non le dispiacerebbe arrotondare vendendo qualche opera di tanto in tanto.
L’opera d’arte deve essere censito presso la SIAE o altro registro pubblico?
Fabio e Serena stanno cominciando la loro esperienza artistica e ci sono due dubbi che li assalgono:
- le proprie opere d’arte devono essere registrate presso la SIAE?
- esiste un obbligo di censimento delle proprie opere d’arte in qualche pubblico registro?
Rispondiamo al primo dubbio consultando le FAQ sul sito della SIAE.
E’ obbligatorio aderire alla SIAE?
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile. In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.
Se l’iscrizione alla SIAE non è obbligatoria c’è qualche altro registro pubblico dove bisogna censire le proprie opere?
La risposta è NO.
L’obbligo di censimento infatti riguarda “cose antiche o usate” di un certo “interesse storico” e che comunque abbiano un certo valore. Le opere per cui è obbligatorio il censimento sono opere appartenenti a ben 15 categorie diverse (es. reperti archeologici, elementi di monumenti, ecc.) aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore e/o con valore superiore a 139.794,00 Euro.
Partita IVA
La domanda che si pongono a questo punto è la seguente: se vendo la mia opera e guadagno del denaro sono obbligato ad aprire partita IVA?
La risposto è no. Infatti non si ha obbligo di apertura della partita IVA se l’attività di vendita delle nostre opere è un lavoro occasionale per il quale non superiamo compensi annuali per euro 5.000 oppure ha una durata, in un anno solare, inferiore a 30 giorni.
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impossibile vendere opered’arte sul vostro sito. siate più chiari. assistenza praticamente zero. altre app sino più avanti a voi!
Buonasera gentile Daniele. Cosa esattamente non è chiaro? Le invio la guida. Legga i seguenti link: http://mediajob.eu/come-funziona/ ed http://mediajob.eu/vuoi-vendere-su-mediajob-eu/ . Mi faccia sapere cosa non è chiaro dopo aver letto entrambi i link, grazie.
mai una risposta chiara da arte dek’assistenza
Buonasera gentile Daniele. Cosa esattamente non è chiaro? Le invio la guida. Legga i seguenti link: http://mediajob.eu/come-funziona/ ed http://mediajob.eu/vuoi-vendere-su-mediajob-eu/ . Mi faccia sapere cosa non è chiaro dopo aver letto entrambi i link, grazie.